LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)
(GU n.189 del 14-8-2017)
Vigente al: 29-8-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
la seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
Art. 1
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di dell’identita’ del contraente e dell’intestatario persona diversa. rischio, nonche’ del veicolo, se anche mediante di settore e dell’archivio l’IVASS di cui all’articolo 21 n. 179, convertito, con 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».
«3-bis. In e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: caso di segnalazione di violazione o elusione contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari dell’obbligo a di gestione dei reclami da parte dell’IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all’articolo 314».
«Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari, prima della sottoscrizione assicurazione obbligatoria per i veicoli a
informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive di cui al comma 1, gli intermediari forniscono dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
l’accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalita’ attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all’articolo 136, comma 3-bis, e’ consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un’agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
(Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una condizioni, da verificare in precedenza o alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, assicurazione praticano uno sconto determinato
preventivo e nel contratto, in caso contraente, lo sconto praticato per al comma 1, in valore assoluto e in della polizza altrimenti applicato. di accettazione da parte del ciascuna delle condizioni di cui percentuale, rispetto al prezzo
aggiuntivo di cui al comma 4;
non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.
cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalita’ finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.
«11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facolta’ di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo propria
danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la
rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l’assicurato contragga piu’ polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.
«1-bis. E’ fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l’attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilita’ tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».
«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi di cui all’articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilita’ e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu’ di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di polizia che sono chiamati a testimoniare».
«Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita’). – 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita’). – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e’ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia’ in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti
Ministro dello sviluppo
alla variazione dell’indice
famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
aggiornati annualmente con
economico, in misura
nazionale dei prezzi al
civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall’elenco dei veicoli dall’assicurazione per la all’articolo 31, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; a motore che non risultano coperti responsabilita’ civile verso terzi, di cui del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il automatico. Tali strumenti organi di polizia stradale
presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193».
«Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento
dei danni causati
natanti, la somma
di riparazione
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei da corrispondere a titolo di rimborso delle spese dei veicoli danneggiati e’ versata previa
funzionamento in modo completamente
devono essere gestiti direttamente dagli
di cui all’articolo 12, comma 1, del
presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
di entrata in vigore della presente disposizione. richiesta del contraente e ferma la liberta’ compagnie assicurative propongono la rinegoziazione richiedente secondo le nuove condizioni di premio».
A tal fine, a
contrattuale, le
del contratto al
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n.
copertura pari
alle persone,
285, e successive modificazioni, un importo a euro 15.000.000 per sinistro per i indipendentemente dal numero delle vittime,
sinistro per i danni alle cose,
danneggiati»;
minimo di
danni
e a euro
1.000.000 per
indipendentemente dal numero dei
2 e’ sostituito dal seguente: autorizzate in Italia all’esercizio della responsabilita’ civile veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualita’ di impresa designata ai sensi dell’articolo 286, nonche’ i sinistri gestiti dall’Ufficio centrale italiano ai sensi dell’articolo 125, comma 5, e dell’articolo 296, secondo le modalita’ stabilite con regolamento adottato dall’IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore nel territorio della Repubblica»;
contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita’ di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;
«2. Le imprese di assicurazione
dell’assicurazione obbligatoria
derivante dalla circolazione dei
«Art. 316. (Obblighi di comunicazione). – 1. L’omissione,
l’incompletezza, l’erroneita’ o la tardivita’ delle comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e’ punita con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.
rimborsi e l’individuazione delle frodi»;
consultazione dell’archivio in
di accertare la veridicita’
contraente».
le seguenti parole: «e
fase di assunzione del
delle informazioni
la facolta’ di
rischio al fine
fornite dal
21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
comporta l’applicazione
amministrativa pecuniaria
delle disposizioni di cui al comma 34
da parte dell’IVASS di una sanzione
da 10.000 euro a 100.000 euro.
«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell’articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa — Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attivita’ lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo
di dieci anni»;
1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Tale facolta’ non puo’ essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell’articolo 11»;
2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e’
previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6».
«3-bis. Le modalita’ utilizzabili dal soggetto contraente che
intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonche’ in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilita’ per consumatori e
al valore del contratto e ai costi ovvero ai costi sostenuti per trasferire il servizio, e comunque momento della pubblicizzazione in fase di sottoscrizione del contratto, nonche’ via generale, all’Autorita’ per le garanzie nelle esplicitando analiticamente la composizione di
altro operatore sono commisurate
reali sopportati dall’azienda,
dismettere la linea telefonica o
rese note al
dell’offerta e
comunicate, in
comunicazioni,
ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;
consumatore al
utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalita’ telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non puo’ avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
3-quater. E’ fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, e’ fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita’ per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi»;
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e al comma 3-quater»;
2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater». 42. All’articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di
recesso anticipato dal contratto».
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».
presente legge, sono previste misure per l’identificazione indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema dell’identita’ digitale previsto dall’articolo 64 del dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
in via
pubblico
codice
7 marzo
servizi culturali e turistici, per l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalita’ previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
compenso e’ riconosciuto,
distintamente al produttore
o esecutori. L’esercizio di
imprese che svolgono attivita’ di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;
«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai
sensi dei commi 1 e 2 non e’ da essi rinunciabile ne’ puo’ in alcun modo formare oggetto di cessione».
periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il
per ciascun fonogramma utilizzato,
di fonogrammi ed agli artisti interpreti
tale diritto spetta a ciascuna delle
sono apportate
parole: «e dei
cui all’articolo
del medesimo
comma 57 del
determina
professionalita’ e all’onorabilita’ di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal presente articolo; con la stessa modalita’ l’Autorita’ i requisiti relativi all’affidabilita’, alla
superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l’Autorita’ e’ costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori
di interesse sui
comitato tecnico
rappresentante
rappresentante
mercato, un rappresentante designato d’intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d’intesa tra loro dagli
contenuti inseriti nel portale informatico. Del fanno parte un rappresentante dell’Autorita’, un del Ministero dello sviluppo economico, un
dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
operatori di
consumatori
percepiscono
disposizioni
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei e degli utenti. I componenti del comitato non alcun compenso o rimborso di spese. All’attuazione delle del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse
realizzazione di piattaforme informatiche l’aggregazione dei piccoli consumatori.
tese a facilitare
legge, l’Autorita’ per l’energia elettrica,
idrico trasmette al Ministro dello sviluppo
relativo al monitoraggio dei mercati di
dell’energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
vigore della presente
il gas e il sistema
economico un rapporto
vendita al dettaglio
«1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad
un altro».
siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell’energia elettrica o del gas naturale, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne da’ tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalita’ idonee a favorire l’accessibilita’ dei gruppi di misura da parte dei distributori.
«b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita’ di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».
«1-bis. L’accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati puo’ avvenire anche in un quadro di reciprocita’, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalita’, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identita’ personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell’accesso in un quadro di reciprocita’ ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».
capacita’ di
dalla stessa
risanamento,
liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza
consumo, e’ valida ed efficace, in conformita’ a quanto previsto, anche in caso di apertura di una procedura di di ristrutturazione economico-finanziaria o di
spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
valere la
commerciale
intervenuta
stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell’ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorche’ prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o piu’ soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.
«3-bis. Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 o nell’ambito di attivita’ di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformita’ non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e’ disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalita’ di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell’annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attivita’ di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia’ approvate relative ai progetti medesimi. Le modalita’ di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi gia’ concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l’investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione di cui all’articolo 14,
violazione della ragionevolezza sotto il profilo qualora la determinazione del valore corrente stimato sia entro l’anno che precede l’apertura della procedura
comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita’ dei moduli installati».
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un’impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
5-ter. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un’impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
2-ter. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi’ che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita’ di riconoscimento dei costi per le attivita’ di distribuzione e misura dell’energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densita’ dell’utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicita’ e con l’obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso e’ stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalita’ applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita’,
aggregato d’ambito, non risulti superiore alla percentuale dell’8 per cento, purche’ lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento e’ determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e importo annuo pari all’1 per cento del valore complessiva autorizzata di stoccaggio di gas sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di
sono sostituite
le parole: «un
della capacita’
naturale» sono
0,001 centesimi
stoccaggio».
all’articolo 2,
comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto gia’ versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l’importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia’ versato per gli stessi anni.
sviluppo economico in attuazione dell’articolo 51 della legge 23
luglio 2009, n. 98, senza nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica, e’ ampliata con l’introduzione di un’anagrafe impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano
rete stradale e autostradale. A tal fine, in dell’interoperabilita’ tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All’anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
riducendone il numero dei componenti e
di un rappresentante delle regioni
dell’Associazione nazionale dei comuni
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell’attivita’ sulla base della disciplina regionale, con l’evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.
218 del 18 settembre 1989,
prevedendo la partecipazione
e di un rappresentante
italiani.
di cui all’articolo 1 del
della
degli
della
vista
funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all’articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
carico e scarico da parte dell’ufficio
dei monopoli competente per territorio
eseguita accedendo all’anagrafe di cui
sia iscritto all’anagrafe stessa e
compatibile ai sensi del comma 102.
concessione abbia dichiarato che
dichiarazione ricade nelle fattispecie
comma 102 e non abbia provveduto alla
vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell’attivita’ di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell’esercizio dell’impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente
comma spettano al
70 per cento e
razionalizzazione
all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest’ultima quota e’ acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l’effettiva chiusura degli impianti per i quali e’ stata
dell’Agenzia delle dogane e
e’ subordinato alla verifica,
al comma 100, che l’impianto
che sia stato dichiarato
dell’autorizzazione o della
l’impianto oggetto della
di incompatibilita’ di cui al
cessazione dell’attivita’ di
comune competente per territorio per la quota del per la quota restante al Fondo per la della rete di distribuzione dei carburanti, di cui
disposta la cessazione immediata, anche a
revoca della licenza di esercizio
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
frodi fiscali.
seguito della conseguente
rilasciata dall’ufficio
al fine di evitare abusi o
di cui al presente comma si applica altresi’ la sanzione di cui al comma 109 del presente articolo.
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti a) impianti privi di sede propria per i quali
tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1,
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
uguale a metri cento, salvo si tratti
montani;
tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
impianti di cui al comma 100, verificano distribuzione dei carburanti la cui attivita’ le tempistiche e le modalita’ previste per il nelle relative norme regionali o provinciali.
che gli impianti di
e’ sospesa rispettino
regime della sospensiva
relazione, firmata da un
all’amministrazione comunale
sensi del testo unico di
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
casi:
il rifornimento,
avviene sulla
numero 7), del
di curve aventi raggio minore o
di unico impianto in comuni
per i quali il rifornimento,
tecnico abilitato, da presentare competente tramite autocertificazione ai cui al decreto del Presidente della
nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell’area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
tutela del
semplificate
attivita’ di
non ferrosi.
decreto di cui al comma 123, l’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalita’ semplificate d’iscrizione per l’esercizio della attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonche’ i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalita’ semplificate.
territorio e del mare sono definite le modalita’ relative agli adempimenti per l’esercizio delle raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche’ con societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
l’obbligo
l’importo
retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi
alla tariffa ordinaria urbana. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
pubblica.
carico della finanza
gennaio 2012, n. 1,
marzo 2012, n. 27, sono
«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell’IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presentera’ o reperira’ sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente
deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario
richiesti dalla
finanziario»;
«2-bis. Nel
stipula del
dall’istituto
incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo’ presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;
caso in cui il cliente sottoscriva
finanziamento una polizza proposta
di credito, da intermediari finanziari o da loro
all’atto della
dalla banca,
«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo».
dell’utilizzatore ai sensi del comma
alla restituzione del bene ed e’ tenuto a corrispondere
all’utilizzatore quanto ricavato
collocazione del bene, effettuata ai
somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonche’ le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e’ inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.
dalle parti
risoluzione
termine, da
di almeno
all’utilizzatore,
fini della nomina
comunicazione. Il
concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerita’, trasparenza e pubblicita’ adottando modalita’ tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore.
immobili da
77, 78, 79,
adibire ad abitazione principale, l’articolo 1, commi 76, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
fine di garantire una maggiore concorrenzialita’ della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012,
contratto per l’inadempimento
137, il concedente ha diritto
dalla vendita o da altra
valori di mercato, dedotte la
di comune accordo nei venti giorni successivi alla del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa
tre
operatori esperti, previamente comunicati che puo’ esprimere la sua preferenza vincolante ai entro dieci giorni dal ricevimento della predetta perito e’ indipendente quando non e’ legato al
nell’ambito
1) al comma 3, il quarto periodo e’ soppresso;
2) il comma 4 e’ abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 5»;
«Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L’esercizio della professione forense in forma societaria e’ consentito a societa’ di persone, a societa’ di capitali o a societa’ cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa’; presso tale sezione speciale e’ resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E’ vietata la partecipazione societaria tramite societa’ fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.
diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine presso il quale e’ iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
estranei alla compagine sociale; i
rivestire la carica di amministratori.
societaria resta fermo il principio della personalita’ della prestazione professionale. L’incarico puo’ essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialita’, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita’, iniziali o sopravvenuti.
«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e’ tenuto a versare su
apposito conto corrente dedicato:
medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, e comunque le spese anticipate di cui all’articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita’ immobiliare o commerciale; gestione non possono essere soci professionisti possono professione forense in forma
delle parti e conformemente all’incarico espressamente nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve il suo ministero se le parti non depositano,
«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63
costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile e’ altresi’ il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;
«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il
notaio o altro pubblico ufficiale puo’ disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di cio’ idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicita’ dell’atto ai sensi della normativa vigente, verificata l’assenza di gravami e formalita’ pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita’ probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;
«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo’ recuperare dal
conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonche’ le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;
«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto
delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalita’ e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro della presente nazionale del dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l’adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio notariato elabora, ai sensi della lettera f)
66-bis del presente articolo, nonche’ dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».
«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile
corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;
«Il notaio puo’ recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu’ regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell’articolo 82, puo’ aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello se tale distretto comprende piu’ regioni»;
in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu’ regioni»; d) l’articolo 82 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu’ regioni, per svolgere la propria attivita’ e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
«2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell’impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
«c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicita’ non conforme ai principi stabiliti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».
«La riunione di archivi notarili puo’ essere disposta anche senza
la riunione di uno o piu’ distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell’archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all’utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonche’ dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».
«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».
«Art. 4. – 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione e’ determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;
«Tabella A Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».
«1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone
fisiche, in conformita’ alle disposizioni vigenti, le societa’ di persone, le societa’ di capitali e le societa’ cooperative a responsabilita’ limitata»;
«a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo»; b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto delle societa’ di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche’ all’assessore alla sanita’ della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio».
«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, e’ consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita’ di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non piu’ del 20 per cento delle farmacie esistenti nel
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorita’ competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E’ facolta’ di chi ha la titolarita’ o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche’ ne dia preventiva comunicazione all’autorita’ sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilita’ ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.
«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».
1) al comma 3, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrita’ e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;
2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono
soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
1) al comma 1, lettera d-ter), la sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 2, lettera a), la parola: dalla seguente: «settanta» e le parole: «, settanta anni, se immobili» sono soppresse; parola: «cinquanta» e’ «cinquanta» e’ sostituita se mobili, o ad oltre
1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e’ sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e’ sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;
3) il comma 4 e’ sostituito dai seguenti:
«4. Non e’ soggetta ad autorizzazione l’uscita:
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e’ prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita’ stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;
1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;
2) al comma 5, la parola: «triennale» e’ sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
«1. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all’Autorita’ qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».
«3-bis. L’impresa esercente attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo’ utilizzare i veicoli in proprieta’ di altra impresa esercente la medesima attivita’ ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita’ mediante contratto di locazione».
similari, volti anche a realizzare piattaforme per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in la normativa dell’Unione europea e nel rispetto dei
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonche’ acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo e’ successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo’ essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 184 per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo termine e’ prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
trasmissione dei dati e i requisiti per l’identificazione e l’accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi. alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonche’ gli standard di protocolli di comunicazione e di
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ANNO 2020
Tessuti e scampoli ha percepito i seguenti contributi: Agenzia delle Entrate : percepito in data 14/7/2020 contributo a fondo perduto di euro 10.261,00 ( come da D.L. 34/2020 articolo 25)
– Agenzia delle Entrate : percepito in data 20/12/2020 contributo a fondo perduto di euro 20.522,00 ( come da D.L. 137/2020 articolo 1) – Agenzia Entrate : credito d’imposta su locazioni per immobili ad uso non abitativo compensato su F24 in data 16/07/2020 e 20/08/2020 per totale euro 18.137,00 ( come da D.L. 34/2020 articolo 28) – Agenzia Entrate : credito d’imposta su locazioni per immobili categoria C/1 compensato su F24 in data 18/09/2020, 16/10/2020 e 16/11/2020 per totale di euro 6.838,00 ( come da D.L. 18/2020 articolo 65) – finanziamento garantito dallo stato (legge 662/96) , erogato in data 12/06/2020 dalla Banca Intesa Sanpaolo , nr 45979645 per euro 25.000,00 ( come da D.L. 23/2020 articolo 13)
ANNO 2021
– Agenzia delle Entrate : percepito in data 19/04/2021 contributo a fondo perduto di euro 12.302,00 ( come da D.L. 41/2021 articolo 1) – Agenzia delle Entrate : percepito in data 24/06/2021 contributo a fondo perduto automatico di euro 12.302,00 ( come da D.L. 73/2021 articolo 1) – Agenzia delle Entrate : percepito in data 23/12/2021 contributo a fondo perduto perequativo di euro 24.116,00 ( come da D.L. 73/2021 articolo 1-comma 16) – Agenzia Entrate : credito d’imposta su locazioni (1/1/21-31/5/21) per immobili ad uso non abitativo compensato su F24 in data 16/11/21, 16/12/21 e 17/01/2022 per totale di euro 26.369,00 ( come da D.L. 73/2021 articolo 4)