covid-19

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)

(GU n.189 del 14-8-2017)

Vigente al: 29-8-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

Art. 1

  1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche’ delle politiche europee in materia di concorrenza.
  2. Il comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e’ sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di dell’identita’ del contraente e dell’intestatario persona diversa. rischio,  nonche’ del  veicolo,  se anche mediante di settore e dell’archivio l’IVASS di cui all’articolo 21 n. 179, convertito, con 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

  1. All’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive 1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata consultazione delle banche di dati informatico integrato istituito presso del decreto-legge 18 ottobre 2012, modificazioni, dalla legge 17 dicembre modificazioni,

«3-bis.  In e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: caso di segnalazione di violazione o elusione contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari dell’obbligo a di gestione dei reclami da parte dell’IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all’articolo 314».

  1. All’articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».
  1. Ai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
  2. Dopo l’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, seguenti:

«Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari, prima della sottoscrizione assicurazione obbligatoria per i veicoli a

informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive di cui al comma 1, gli intermediari forniscono dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

  1. L’IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire

l’accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalita’ attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all’articolo 136, comma 3-bis, e’ consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un’agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.

  1. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 e’ affetto da nullita’ rilevabile solo a favore del cliente. modificazioni, modificazioni.
  1. Al  fine l’indicazione Art. 132-ter. delle seguenti contestualmente le imprese di dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

(Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una condizioni, da verificare in precedenza o alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, assicurazione praticano uno sconto determinato

  1. a) nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione;
  2. b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono gia’ presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita’ in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto adottare entro novanta presente disposizione;
  1. c) nel caso in cui di assicurazione, o sono gia’ presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore
  1. 209, sono inseriti i intermediari). – 1.  Gli di   un   contratto   di motore,  sono  tenuti  a con il Ministro dello sviluppo economico, da giorni dalla data di entrata in vigore della vengono installati, su proposta dell’impresa un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
  1. L’IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalita’ nell’ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall’IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o piu’ delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di

preventivo e nel contratto, in caso contraente, lo sconto praticato per al comma 1, in valore assoluto e in della polizza altrimenti applicato.  di  accettazione  da  parte  del ciascuna delle condizioni di  cui percentuale, rispetto  al  prezzo

  1. L’IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosita’ e con premio medio piu’ elevato. Tale lista e’ aggiornata con cadenza almeno biennale.
  2. Con il regolamento di cui al comma 2, l’IVASS, tenuto conto dei premi piu’ elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a piu’ bassa sinistrosita’ ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresi’ i criteri e le modalita’ finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilita’ esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
  3. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
  4. a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto

aggiuntivo di cui al comma 4;

  1. b) prevede, nell’ambito delle modalita’ di cui al comma 4, che

non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

  1. Le attivita’ di cui ai commi precedenti sono svolte nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall’IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
  3. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l’entita’ degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita’ che ne rendano efficace e chiara l’applicazione.
  4. L’IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di

 

cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalita’ finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

  1. L’IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
  2. Il mancato rispetto da parte dell’impresa di assicurazione dei criteri e delle modalita’ per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell’obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l’applicazione alla medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilita’ sono a carico dell’impresa. La titolarita’ delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all’assicurato. La riduzione di premio praticata dall’impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresi’, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».
  4. Il regolamento di cui all’articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e’ adottato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L’IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosita’, di cui all’articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facolta’ di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo propria

  1. A documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita’ non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la

  1. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita’ dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d’intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte di cui all’articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicita’.
  1. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo

rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l’assicurato contragga piu’ polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

  1. Al comma 1 dell’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall’impresa, all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».
  2. All’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. E’ fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l’attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilita’ tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

  1. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non puo’ assegnare al contratto una classe di merito piu’ sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia’ assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non puo’ discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;
  3. b) al comma 4-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facolta’ di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;
  4. c) dopo il comma 4-ter e’ inserito il seguente:

«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi di cui all’articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

  1. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilita’ e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu’ di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  1. L’IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All’esito delle verifiche periodiche, l’IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significativita’ degli sconti di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.
  2. L’articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita’). – 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

  1. a) delle menomazioni all’integrita’ psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  2. b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita’ comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’eta’ del soggetto leso.
  3. La tabella unica nazionale e’ redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimita’, secondo i seguenti principi e criteri:
  4. a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrita’ psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito;
  1. b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’eta’ e del grado di invalidita’;
  2. c) il valore economico del punto e’ funzione crescente della percentuale di invalidita’ e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo piu’ che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
  3. d) il valore economico del punto e’ funzione decrescente dell’eta’ del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita’ elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
  4. e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrita’ fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e’ incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
  5. f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento e’ determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno.
  6. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, puo’ essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
  7. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e’ esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
  8. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT».
  9. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
  10. L’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita’). – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e’ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

  1. a) a titolo di danno biologico permanente, e’ liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidita’; tale importo e’ calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita’ del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L’importo cosi’ determinato si riduce con il crescere dell’eta’ del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta’ a partire dall’undicesimo anno di eta’. Il valore del primo punto e’ pari a 795,91 euro;
  2. b) a titolo di danno biologico temporaneo, e’ liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita’ assoluta; in caso di inabilita’ temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno.
  3. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrita’ psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entita’, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  4. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita’, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo’ essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e’ esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrita’ psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita’.
  6. Gli importi indicati nel comma 1 sono decreto  del corrispondente consumo per le
  1. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita’ pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidita’ pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
  2. Dopo l’articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ inserito il seguente:

«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia’ in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti

Ministro dello sviluppo

alla variazione dell’indice

famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.

aggiornati annualmente con

economico,   in   misura

nazionale  dei  prezzi  al

 

civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

  1. L’interoperabilita’ e la portabilita’ dei meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con un’impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull’attivita’ del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell’articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  2. Le modalita’ per assicurare l’interoperabilita’ dei meccanismi elettronici nonche’ delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con un’impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilita’ tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall’articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell’interoperabilita’.
  3. Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall’articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta  l’applicazione amministrativa pecuniaria
  1. I dati sono trattati da parte dell’IVASS di una sanzione di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. dall’impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione e’ titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell’assicurato in relazione alla disponibilita’ di ulteriori servizi connessi con la mobilita’ del veicolo, e’ fatto divieto all’impresa di assicurazione, nonche’ ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalita’ di determinazione delle responsabilita’ in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalita’.
  1. E’ fatto divieto all’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell’assicurato, la riduzione del premio di cui all’articolo 132-ter non e’ applicata per la durata residua del contratto. L’assicurato che abbia goduto della riduzione di premio e’ tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».
  2. Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa puo’ decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita’ di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
  1. Il quinto periodo del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 e’ proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
  2. All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al comma 1-bis e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti

dall’elenco dei veicoli dall’assicurazione per la all’articolo 31, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; a  motore  che   non   risultano   coperti responsabilita’ civile verso terzi, di  cui del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,

  1. b) dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente:

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il automatico. Tali strumenti organi di polizia stradale

presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193».

  1. Dopo l’articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ inserito il seguente:

«Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento

dei danni causati

natanti, la somma

di  riparazione

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei da corrispondere a titolo di rimborso delle spese dei veicoli danneggiati e’ versata previa

funzionamento   in   modo   completamente

devono essere gestiti  direttamente  dagli

di  cui  all’articolo  12,  comma  1,  del

 

presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

  1. All’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

  1. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la liberta’ contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattivita’ della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilita’ verificatisi nel periodo di operativita’ della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi’, alle polizze assicurative in corso di validita’ alla data

di entrata in vigore della presente disposizione. richiesta del contraente e ferma la liberta’ compagnie assicurative propongono la rinegoziazione richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

A  tal  fine,  a

contrattuale,  le

del contratto  al

  1. I commi 3 e 4 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
  2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 128, comma 1, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n.

copertura  pari

alle   persone,

285, e successive modificazioni, un importo a euro 15.000.000 per sinistro per i indipendentemente dal numero delle vittime,

sinistro per i danni alle  cose,

danneggiati»;

minimo di

danni

e a  euro

1.000.000  per

indipendentemente  dal  numero  dei

2 e’ sostituito dal seguente: autorizzate in Italia all’esercizio della responsabilita’ civile veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualita’ di impresa designata ai sensi dell’articolo 286, nonche’ i sinistri gestiti dall’Ufficio centrale italiano ai sensi dell’articolo 125, comma 5, e dell’articolo 296, secondo le modalita’ stabilite con regolamento adottato dall’IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore nel territorio della Repubblica»;

  1. c) all’articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del

contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita’ di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

  1. b) all’articolo 135, il comma

«2. Le imprese di assicurazione

dell’assicurazione   obbligatoria

derivante dalla circolazione dei

 

  1. d) l’articolo 316 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 316. (Obblighi di comunicazione). – 1. L’omissione,

l’incompletezza, l’erroneita’ o la tardivita’ delle comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e’ punita con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

  1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneita’ o la tardivita’ delle comunicazioni di cui all’articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e’ punita con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».
  2. I massimali di cui all’articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) all’articolo 29, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L’IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei

rimborsi e l’individuazione delle frodi»;

  1. b) all’articolo 32, il comma 3-quater e’ abrogato; c) all’articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.
  2. Al comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l’anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;
  4. b) sono aggiunte, in fine,

consultazione dell’archivio in

di  accertare  la  veridicita’

contraente».

  1. Al comma 4 dell’articolo
  2. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’IVASS puo’ richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all’autorita’ giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attivita’ di contrasto di tali frodi all’interno dell’archivio informatico integrato.».

le seguenti parole: «e

fase di assunzione del

delle   informazioni

la facolta’  di

rischio al fine

fornite   dal

21 del decreto-legge 18 ottobre  2012,

 

  1. L’IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all’evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicita’ e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ dato conto specificamente dell’esito dell’attivita’ svolta.
  2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l’entita’ della riduzione dei premi secondo forme di pubblicita’ che ne rendano efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresi’, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
  3. Il mancato rispetto

comporta  l’applicazione

amministrativa pecuniaria

delle  disposizioni  di  cui  al  comma  34

da  parte  dell’IVASS   di   una   sanzione

da 10.000 euro a 100.000 euro.

  1. Il comma 4 dell’articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell’articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa — Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

  1. L’IVASS, d’intesa con l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l’evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento e’ totale»;
  4. b) all’articolo 11, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attivita’ lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo

di dieci anni»;

  1. c) all’articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Tale facolta’ non puo’ essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell’articolo 11»;

2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause

diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e’

 

previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6».

  1. Al fine di aumentare l’efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonche’ esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
  2. a) revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attivita’ dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’onorabilita’ e professionalita’ dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonche’ dei responsabili delle principali funzioni;
  3. b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonche’ dei regimi gestionali;
  4. c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;
  5. d) individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
  6. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  8. a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad
  9. b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le modalita’ utilizzabili dal soggetto contraente che

intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonche’ in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilita’ per consumatori e

al valore del contratto e ai costi ovvero ai costi sostenuti per trasferire il servizio, e comunque momento della pubblicizzazione in fase di sottoscrizione del contratto, nonche’ via generale, all’Autorita’ per le garanzie nelle esplicitando analiticamente la composizione di

altro operatore sono commisurate

reali  sopportati  dall’azienda,

dismettere la linea telefonica o

rese note al

dell’offerta e

comunicate, in

comunicazioni,

ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

consumatore   al

 

utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalita’ telematiche.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non puo’ avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. E’ fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, e’ fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita’ per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi»;

  1. c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«e al comma 3-quater»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono

sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater». 42. All’articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di

recesso anticipato dal contratto».

  1. All’articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

  1. E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l’individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44.
  3. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia’ clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono previste misure per l’identificazione indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema dell’identita’ digitale previsto dall’articolo 64 del dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo

2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei

in  via

pubblico

codice

7  marzo

 

servizi culturali e turistici, per l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalita’ previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  1. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l’utente che intende usufruire delle modalita’ di pagamento di cui al comma 47 e’ messo nelle condizioni di conoscere, durante l’operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell’operazione medesima.
  2. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d’Italia, sono disciplinati le modalita’ e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 49.
  4. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  5. Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non sono deducibili ne’ detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
  6. Dall’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 47 a 52 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e’ modificato al fine di dare attuazione all’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all’impiego della posta cartacea per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  8. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell’operatore.
  9. All’articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  10. a) al comma 1, l’ultimo

compenso e’ riconosciuto,

distintamente al produttore

o esecutori. L’esercizio di

imprese che svolgono attivita’ di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

  1. b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai

sensi dei commi 1 e 2 non e’ da essi rinunciabile ne’ puo’ in alcun modo formare oggetto di cessione».

periodo e’ sostituito dai  seguenti:  «Il

per   ciascun   fonogramma   utilizzato,

di fonogrammi ed agli artisti  interpreti

tale  diritto  spetta  a  ciascuna  delle

 

  1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 2, comma 14, lettera b), le proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

sono  apportate

parole:  «e  dei

cui all’articolo

  1. b) l’articolo 4 e’ abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
  2. c) all’articolo 5, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche’ per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita’, alla continuita’, alla disponibilita’ e all’esecuzione dei servizi medesimi.»;
  3. d) all’articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all’articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
  4. e) all’articolo 21, il comma 3 e’ abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorita’ nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo,

del medesimo

comma 57 del

determina

professionalita’ e all’onorabilita’ di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal presente articolo; con la stessa modalita’ l’Autorita’ i requisiti relativi all’affidabilita’, alla

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e’ soppresso.
  2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e’ abrogato. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
  3. Al fine di garantire la piena confrontabilita’ delle offerte e la loro evidenza pubblica, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalita’ open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non

 

superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l’Autorita’ e’ costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori

di interesse sui

comitato tecnico

rappresentante

rappresentante

mercato, un rappresentante designato d’intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d’intesa tra loro dagli

contenuti inseriti nel portale informatico. Del fanno parte un rappresentante dell’Autorita’, un del Ministero dello sviluppo economico, un

dell’Autorita’ garante della concorrenza e del

operatori di

consumatori

percepiscono

disposizioni

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei e degli utenti. I componenti del comitato non alcun compenso o rimborso di spese. All’attuazione delle del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse

  1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantita’ di gas serra emessi per chilowattora (kWh).
  2. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita’ per ottemperare agli obblighi di cui al comma 62, stabilendo l’insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilita’ delle offerte e la loro omogeneita’.
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste dal comma 61, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresi’ le modalita’ di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilita’, alla trasparenza e alla pubblicita’ delle offerte, nonche’ alla

realizzazione di piattaforme informatiche l’aggregazione dei piccoli consumatori.

tese   a   facilitare

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in

legge, l’Autorita’ per l’energia elettrica,

idrico trasmette al Ministro dello sviluppo

relativo al monitoraggio dei mercati di

dell’energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

vigore  della  presente

il  gas  e  il  sistema

economico  un  rapporto

vendita  al   dettaglio

 

  1. a) l’operativita’ del portale informatico di cui al comma 61;
  2. b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l’efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall’articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
  3. c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l’efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall’allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall’allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
  4. d) l’operativita’ del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
  5. e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del brand unbundling, secondo quanto previsto dall’articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall’articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
  6. f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonche’ l’accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.
  7. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 66, sentite l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da’ conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 66 l’obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell’energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 66, adottano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.
  8. Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 60 e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralita’ di fornitori e di offerte nel libero mercato.
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 59 e 60, secondo le modalita’ definite con provvedimento dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. Al fine di semplificare le modalita’ di cambio di fornitore da parte del cliente, all’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-quater e’ aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad

 

un altro».

  1. Qualora uno o piu’ degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70

siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell’energia elettrica o del gas naturale, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne da’ tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

  1. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonche’ il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorita’, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della societa’ Acquirente unico Spa.
  2. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalita’ con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l’efficacia delle attivita’ ad esso affidate dall’Autorita’ medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
  3. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalita’ affinche’ le fatture relative alla somministrazione dell’acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all’anno, l’indicazione dell’effettivo consumo dell’acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.
  4. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l’erogazione dei benefici di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalita’ di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l’entita’ degli stessi tenendo conto dell’indicatore della situazione economica equivalente.
  6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 75, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l’erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 75.
  7. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilita’ dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Autorita’ stessa adotta le misure necessarie affinche’ sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L’obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio e’ imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
  8. Nel caso di prolungata indisponibilita’ dei dati di consumo reali, ferme restando le modalita’ e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l’Autorita’, con

 

proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalita’ idonee a favorire l’accessibilita’ dei gruppi di misura da parte dei distributori.

  1. Al fine di garantire la stabilita’ e la certezza del mercato dell’energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l’inclusione e la permanenza nell’Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita’ di vendita di energia elettrica a clienti finali.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalita’ e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita’ per l’iscrizione nell’Elenco di cui al comma 80.
  3. L’Elenco di cui al comma 80 e’ pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita’ ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  4. Al comma 3, primo periodo, dell’articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».
  5. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e’ inserita la seguente:

«b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita’ di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

  1. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all’articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L’accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati puo’ avvenire anche in un quadro di reciprocita’, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalita’, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identita’ personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell’accesso in un quadro di reciprocita’ ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

  1. Al fine di aumentare la liquidita’ dei mercati dell’energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista per i prodotti energetici all’ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro

capacita’ di

dalla stessa

risanamento,

liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza

consumo, e’ valida ed efficace, in conformita’ a quanto previsto, anche in caso di apertura di una procedura di di ristrutturazione economico-finanziaria o di

 

spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

  1. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti piu’ elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell’obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall’obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far

valere la

commerciale

intervenuta

stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell’ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorche’ prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o piu’ soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 80 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 o nell’ambito di attivita’ di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformita’ non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e’ disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalita’ di cui al comma 3-ter.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell’annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attivita’ di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia’ approvate relative ai progetti medesimi. Le modalita’ di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi gia’ concluse.

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l’investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione di cui all’articolo 14,

violazione della ragionevolezza sotto il profilo qualora la determinazione del valore corrente stimato sia entro l’anno che precede l’apertura della procedura

 

comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita’ dei moduli installati».

  1. All’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale e’ stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalita’ di riduzione, il produttore puo’ richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni gia’ applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all’erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016».
  2. All’articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un’impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».

  1. All’articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano

ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un’impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

2-ter. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi’ che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita’ di riconoscimento dei costi per le attivita’ di distribuzione e misura dell’energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densita’ dell’utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicita’ e con l’obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;

  1. b) il comma 3 e’ abrogato.
  2. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso e’ stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalita’ applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita’,

 

aggregato d’ambito, non risulti superiore alla percentuale dell’8 per cento, purche’ lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento e’ determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

  1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non puo’ discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.
  2. Ai fini della partecipazione alle gare d’ambito di raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacita’ tecnica individuati dall’articolo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.
  3. All’articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e importo annuo pari all’1 per cento del valore complessiva autorizzata di stoccaggio di gas sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di

sono  sostituite

le  parole:  «un

della  capacita’

naturale»   sono

0,001  centesimi

stoccaggio».

all’articolo  2,

  1. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui

comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto gia’ versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l’importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia’ versato per gli stessi anni.

  1. Al comma 17 dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita’ dell’obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».
  2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 98 del presente articolo, e’ adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al fine di incrementare la concorrenzialita’ del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello

 

sviluppo economico in attuazione dell’articolo 51 della legge 23

luglio 2009, n. 98, senza nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica, e’ ampliata con l’introduzione di un’anagrafe impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano

rete stradale e autostradale. A tal fine, in dell’interoperabilita’ tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All’anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

riducendone il numero dei componenti e

di  un  rappresentante  delle  regioni

dell’Associazione nazionale dei comuni

  1. I titolari dell’autorizzazione

decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell’attivita’ sulla base della disciplina regionale, con l’evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

  1. Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilita’ previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilita’, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell’autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ relativa alla compatibilita’ dell’impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo puo’ essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall’amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione puo’ essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

218  del  18  settembre  1989,

prevedendo  la  partecipazione

e   di   un   rappresentante

italiani.

di  cui  all’articolo  1  del

della

degli

della

vista

 

  1. Qualora l’impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilita’ di cui al comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l’attivita’ di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell’impianto. Contestualmente, l’amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe di cui al comma 100, alla regione e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento e l’approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell’anagrafe di cui al comma 100, sulla base dei dati gia’ in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  3. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l’iscrizione all’anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell’autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 e’ soppressa e le relative funzioni e competenze nonche’ i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge e’ trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e’ trasferita all’OCSIT la titolarita’ del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attivita’ trasferite, in modo da assicurare l’autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attivita’ rispetto alle altre attivita’ e funzioni svolte dall’OCSIT. Le attivita’ trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l’esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e’ trasferita all’OCSIT anche la titolarita’ del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le

 

funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all’articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  1. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il Ministero dello sviluppo economico ne da’ prontamente comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all’amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L’iscrizione all’anagrafe di cui al comma 100 e’ requisito fondamentale per la validita’ del titolo autorizzativo o concessorio.
  2. Il rilascio al gestore dell’impianto del registro annuale di

carico e scarico da parte dell’ufficio

dei monopoli competente per territorio

eseguita accedendo all’anagrafe di cui

sia  iscritto  all’anagrafe  stessa  e

compatibile ai sensi del comma 102.

  1. Nel caso in cui il titolare

concessione abbia dichiarato che

dichiarazione ricade nelle fattispecie

comma 102 e non abbia provveduto alla

vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell’attivita’ di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell’esercizio dell’impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente

comma spettano al

70 per cento e

razionalizzazione

all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest’ultima quota e’ acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l’effettiva chiusura degli impianti per i quali e’ stata

dell’Agenzia  delle  dogane  e

e’ subordinato alla  verifica,

al comma 100,  che  l’impianto

che  sia   stato   dichiarato

dell’autorizzazione  o  della

l’impianto   oggetto   della

di incompatibilita’ di cui  al

cessazione  dell’attivita’  di

comune competente per territorio per la quota del per la quota restante al Fondo per la della rete di distribuzione dei carburanti, di cui

disposta la cessazione immediata, anche a

revoca   della   licenza   di   esercizio

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,

frodi fiscali.

seguito  della  conseguente

rilasciata   dall’ufficio

al fine di evitare abusi  o

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilita’ di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 del presente articolo, l’amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento dell’impianto e l’approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie

 

di cui al presente comma si applica altresi’ la sanzione di cui al comma 109 del presente articolo.

  1. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 sono inviate all’amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
  2. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di

sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti a) impianti privi di sede propria per i quali

tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1,

codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  1. b) impianti situati all’interno di aree pedonali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
  3. a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su piu’ strade pubbliche;
  4. b) impianti ricadenti all’interno

uguale a metri cento, salvo si tratti

montani;

  1. c) impianti privi di sede propria

tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1. Le regioni e i comuni, anche attraverso l’anagrafe degli

impianti di cui al comma 100, verificano distribuzione dei carburanti la cui attivita’ le tempistiche e le modalita’ previste per il nelle relative norme regionali o provinciali.

che  gli  impianti  di

e’  sospesa  rispettino

regime della sospensiva

  1. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attivita’ di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
  2. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell’attivita’ di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l’avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalita’ di cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 115. La conclusione dei lavori e’ attestata con una

relazione,  firmata  da   un

all’amministrazione comunale

sensi del  testo  unico  di

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

casi:

il  rifornimento,

avviene   sulla

numero  7),  del

di curve aventi raggio minore o

di  unico  impianto  in  comuni

per i  quali  il  rifornimento,

tecnico abilitato, da presentare competente tramite autocertificazione ai cui al decreto del Presidente della

  1. Le attivita’ di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi,

 

nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell’area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

  1. Nell’ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 115 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall’articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. All’articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
  5. b) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h), e’ sospeso a seguito dell’intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
  6. c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ISPRA».
  7. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 120 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
  9. a) le parole: «in conformita’ alle norme minime di qualita’ definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualita’ da parte della Commissione europea,»;
  10. b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.
  11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’ambiente e della

tutela  del

semplificate

attivita’ di

non ferrosi.

  1. Entro

decreto di cui al comma 123, l’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalita’ semplificate d’iscrizione per l’esercizio della attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonche’ i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalita’ semplificate.

  1. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto

territorio e del mare sono definite le modalita’ relative agli adempimenti per l’esercizio delle raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche’ con societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  1. A decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa’ controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
  2. Al

l’obbligo

l’importo

retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi

  1. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi’ pubblicati i dati consolidati di gruppo».
  2. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa’ di cui ai predetti commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le societa’ di carte di credito assicurano che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto

 

alla tariffa ordinaria urbana. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

  1. La violazione delle disposizioni di cui al comma 130 implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall’Autorita’ di cui al comma 130, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
  2. In conformita’ con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita’ delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari piu’ diffusi tra la clientela per i quali e’ assicurata la possibilita’ di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.
  3. Il decreto di cui al comma 132 individua altresi’ le modalita’ e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalita’ per la pubblicazione nel sito internet, nonche’ i relativi aggiornamenti periodici.
  4. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133 le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a

pubblica.

  1. All’articolo 28 del decreto-legge 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apportate le seguenti modificazioni:

carico  della  finanza

gennaio  2012,  n.  1,

marzo 2012, n. 27, sono

  1. a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice

delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell’IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presentera’ o reperira’ sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente

deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario

  1. b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

richiesti  dalla

finanziario»;

«2-bis. Nel

stipula del

dall’istituto

incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo’ presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;

caso in cui il cliente sottoscriva

finanziamento una polizza proposta

di credito, da intermediari finanziari o da loro

  1. c) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

all’atto  della

dalla   banca,

 

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo».

  1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprieta’ del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.
  2. Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
  3. In caso di risoluzione del

dell’utilizzatore ai sensi del comma

alla restituzione del bene ed e’ tenuto a corrispondere

all’utilizzatore quanto ricavato

collocazione del bene, effettuata ai

somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonche’ le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e’ inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.

  1. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non e’ possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto

dalle parti

risoluzione

termine, da

di almeno

all’utilizzatore,

fini della nomina

comunicazione. Il

concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerita’, trasparenza e pubblicita’ adottando modalita’ tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore.

  1. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di

immobili da

77, 78, 79,

adibire ad abitazione principale, l’articolo 1, commi 76, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

fine di garantire una maggiore concorrenzialita’ della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012,

contratto  per  l’inadempimento

137, il  concedente  ha  diritto

dalla   vendita   o   da   altra

valori di  mercato,  dedotte  la

di comune accordo nei venti giorni successivi alla del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa

tre

operatori esperti, previamente comunicati che puo’ esprimere la sua preferenza vincolante ai entro dieci giorni dal ricevimento della predetta perito e’ indipendente quando non e’ legato al

  1. Al

nell’ambito

  1. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 4:

 

1) al comma 3, il quarto periodo e’ soppresso;

2) il comma 4 e’ abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite

dalle seguenti: «al comma 5»;

  1. b) dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L’esercizio della professione forense in forma societaria e’ consentito a societa’ di persone, a societa’ di capitali o a societa’ cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa’; presso tale sezione speciale e’ resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E’ vietata la partecipazione societaria tramite societa’ fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.

  1. Nelle societa’ di cui al comma 1:
  2. a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei

diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine presso il quale e’ iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

  1. b) la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
  2. c) icomponenti  dell’organo  di

estranei  alla  compagine  sociale;  i

rivestire la carica di amministratori.

  1. Anche nel caso di esercizio della

societaria resta fermo il principio della personalita’ della prestazione professionale. L’incarico puo’ essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialita’, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita’, iniziali o sopravvenuti.

  1. La responsabilita’ della societa’ e quella dei soci non esclude la responsabilita’ del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
  2. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale e’ iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa’ di cui al comma 1.
  3. Le societa’ di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza»;
  4. c) l’articolo 5 e’ abrogato;
  5. d) all’articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
  6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) il comma 63 e’ sostituito dal seguente:

«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e’ tenuto a versare su

apposito conto corrente dedicato:

  1. a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il

medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, e comunque le spese anticipate di cui all’articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita’ immobiliare o commerciale; gestione  non  possono  essere soci  professionisti  possono professione forense  in  forma

  1. b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
  2. c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprieta’ o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una conferito; ricusare antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

delle parti e conformemente all’incarico espressamente nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve il suo ministero se le parti non depositano,

  1. b) il comma 64 e’ abrogato;
  2. c) il comma 65 e’ sostituito dal seguente:

«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63

costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile e’ altresi’ il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

  1. d) il comma 66 e’ sostituito dal seguente:

«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il

notaio o altro pubblico ufficiale puo’ disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di cio’ idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicita’ dell’atto ai sensi della normativa vigente, verificata l’assenza di gravami e formalita’ pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita’ probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

  1. e) dopo il comma 66 e’ inserito il seguente:

«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo’ recuperare dal

conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonche’ le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

  1. f) il comma 67 e’ sostituito dal seguente:

«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto

delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalita’ e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro della presente nazionale del dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l’adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio notariato elabora, ai sensi della lettera f)

66-bis del presente articolo, nonche’ dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

  1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell’articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 142 del presente articolo, segnalando le eventuali criticita’ e proponendo le modifiche ritenute opportune.
  2. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 4, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile

corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

  1. b) all’articolo 26, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:

«Il notaio puo’ recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu’ regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell’articolo 82, puo’ aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello se tale distretto comprende piu’ regioni»;

  1. c) all’articolo 27, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Egli non puo’ prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d’appello

in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu’ regioni»; d) l’articolo 82 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu’ regioni, per svolgere la propria attivita’ e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

  1. Ciascun associato puo’ utilizzare lo studio e l’eventuale ufficio secondario di altro associato.
  2. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 26»;
  3. e) all’articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis e’ inserito il seguente:

«2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell’impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

  1. a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all’ispezione presso lo studio e nel piu’ breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli e’ richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
  2. b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d’appello;
  3. c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalita’ previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l’obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
  1. f) all’articolo 147, comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:

«c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicita’ non conforme ai principi stabiliti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

  1. All’articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;
  3. b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;
  4. c) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:

«La riunione di archivi notarili puo’ essere disposta anche senza

la riunione di uno o piu’ distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell’archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all’utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonche’ dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

  1. All’articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

  1. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione e’ determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

  1. b) la tabella A e’ sostituita dalla seguente:

«Tabella A Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».

  1. In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e societa’ di ingegneria, costituite in forma di societa’ di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa’ di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita’ civile conseguente allo svolgimento delle attivita’ professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attivita’ siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorita’ nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell’elenco delle societa’ di cui al presente comma nel proprio sito internet.
  1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e’ abrogato.
  2. All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
  3. Il comma 96 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.
  4. Al fine di assicurare la trasparenza delle confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli eventuali specializzazioni.
  1. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita’ come liberi professionisti. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ altresi’ consentito alle societa’ operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
  2. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e’ presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.
  3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.
  4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attivita’ della struttura, secondo le modalita’ definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone

fisiche, in conformita’ alle disposizioni vigenti, le societa’ di persone, le societa’ di capitali e le societa’ cooperative a responsabilita’ limitata»;

  1. b) al comma 2, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle societa’ di cui al comma 1 e’ incompatibile con qualsiasi altra attivita’ svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche’ con l’esercizio della professione medica. Alle societa’ di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.»;
  2. c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;
  1. d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneita’ previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
  2. e) il comma 4-bis e’ abrogato. territorio della medesima regione o provincia autonoma.
  1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  1. All’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo»; b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle societa’ di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche’ all’assessore alla sanita’ della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio».

  1. All’articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, e’ consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita’ di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».

  1. All’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».
  2. All’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia».
  3. Al comma 1-bis dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalita’ per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi, e

soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non piu’ del 20 per cento delle farmacie esistenti nel

  1. I novembre presente senza oneri per la finanza pubblica».
  1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie

convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorita’ competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E’ facolta’ di chi ha la titolarita’ o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche’ ne dia preventiva comunicazione all’autorita’ sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

  1. E’ nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalita’ e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
  2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualita’, l’universalita’ e l’economicita’ delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l’obbligo per il concessionario del servizio, pena l’applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all’utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
  3. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalita’ per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l’entita’ e le modalita’ per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilita’ per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalita’. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.
  4. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalita’ organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.
  5. All’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» e’ inserita la seguente: «velocipede,».
  6. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all’articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;
  8. b) al comma 3-bis:

1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilita’ ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;

2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

  1. All’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

  1. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia’ attivati gli interventi richiamati all’articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonche’ del principio dell’adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell’ente. Nelle more dell’emanazione del regolamento si applica all’ente il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, e’ abrogato.
  3. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) all’articolo 10:

1) al comma 3, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:

«d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrita’ e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;

2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono

soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

  1. b) all’articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» e’ sostituita dalla seguente: «settanta»;
  2. c) all’articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» e’ sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
  3. d) all’articolo 14, comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione e’ adottata dal competente organo centrale del Ministero.»;
  4. e) all’articolo 54:

1) al comma  1,  lettera  d-ter),  la sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 2, lettera a), la parola: dalla seguente: «settanta» e le parole: «, settanta anni, se immobili» sono soppresse; parola:  «cinquanta»  e’ «cinquanta» e’ sostituita se  mobili,  o  ad  oltre

  1. f) all’articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il registro e’ tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed e’ diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all’ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l’attestato e’ rilasciato in modalita’ informatica senza necessita’ di presentazione della cosa all’ufficio di esportazione, salva la facolta’ del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;
  2. g) all’articolo 65:

1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e’ sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e’ sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

3) il comma 4 e’ sostituito dai seguenti:

«4. Non e’ soggetta ad autorizzazione l’uscita:

  1. a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d);
  2. b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e’ prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita’ stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;

  1. h) all’articolo 68:

1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

2) al comma 5, la parola: «triennale» e’ sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

  1. i) all’articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» e’ sostituita dalla seguente: «quarantotto»;
  1. l) all’allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» e’ sostituita dalla seguente: «settanta».
  2. Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
  3. a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ le condizioni, le modalita’ e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, del medesimo codice;
  1. b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.
  1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e’ sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all’Autorita’ qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

  1. Al comma 2 dell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».
  2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  3. a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilita’ di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
  4. b) adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilita’ che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
  5. c) promuovere la concorrenza e stimolare piu’ elevati standard qualitativi;
  6. d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell’offerta;
  7. e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
  8. f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorita’.
  9. Lo schema di corredato di relazione dell’espressione dei parlamentari, che sono data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l’espressione del parere, qualora cio’ si renda necessario per la complessita’ della materia. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo puo’ essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi decreto  legislativo  di  cui  al  comma  179, tecnica, e’  trasmesso  alle  Camere  ai  fini pareri    delle    competenti    Commissioni resi entro il termine di trenta  giorni  dalla di informazione e motivazione, perche’ su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo’ comunque essere adottato in via definitiva.
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 179, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 180, puo’ emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  2. Dall’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a 181 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 179 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e’ emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  3. All’articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. L’impresa esercente attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo’ utilizzare i veicoli in proprieta’ di altra impresa esercente la medesima attivita’ ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita’ mediante contratto di locazione».

  1. Per favorire l’offerta di servizi pubblici e privati per la mobilita’, l’utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonche’ l’adozione di piani urbani della mobilita’ sostenibile, il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi diretti a disciplinare l’installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici tecnologiche coerenza con seguenti principi e criteri direttivi:

similari, volti anche a realizzare piattaforme per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in la normativa dell’Unione europea e nel rispetto dei

  1. a) stabilire la progressiva estensione dell’utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorita’ sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
  2. b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una piu’ efficace e diffusa operativita’ delle reti di sensori intelligenti, per una gestione piu’ efficiente dei servizi nelle citta’ e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
  3. c) disciplinare la portabilita’ dei dispositivi, l’interoperabilita’, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si puo’ accedere, le modalita’ e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l’introduzione di forme di dibattito pubblico;
  4. d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;
  5. e) individuare le modalita’ per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.
  6. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 184 sono

 

adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonche’ acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo e’ successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo’ essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 184 per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo termine e’ prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 184, il Governo puo’ adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 184 e con la procedura di cui al comma 185, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 184 a 186 del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita’ finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  3. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all’alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformita’ a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all’articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorita’ portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche’ le piattaforme logistiche territoriali.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), sono definite le modalita’ per l’attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalita’ di pubblico interesse, che
  • concorrono
  • telematici
  • definendo

trasmissione dei dati e i requisiti per l’identificazione e l’accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi. alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonche’ gli standard di protocolli di comunicazione e di

  1. Per le attivita’ di cui ai commi 188 e 189 del presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ANNO 2020

Tessuti e scampoli ha percepito i seguenti contributi: Agenzia delle Entrate : percepito in data 14/7/2020 contributo a fondo perduto di euro 10.261,00 ( come da D.L. 34/2020 articolo 25)

– Agenzia delle Entrate : percepito in data 20/12/2020 contributo a fondo perduto di euro 20.522,00 ( come da D.L. 137/2020 articolo 1) – Agenzia Entrate : credito d’imposta su locazioni per immobili ad uso non abitativo compensato su F24 in data 16/07/2020 e 20/08/2020 per totale euro 18.137,00 ( come da D.L. 34/2020 articolo 28) – Agenzia Entrate : credito d’imposta su locazioni per immobili categoria C/1 compensato su F24 in data 18/09/2020, 16/10/2020 e 16/11/2020 per totale di euro 6.838,00 ( come da D.L. 18/2020 articolo 65) – finanziamento garantito dallo stato (legge 662/96) , erogato in data 12/06/2020 dalla Banca Intesa Sanpaolo , nr 45979645 per euro 25.000,00 ( come da D.L. 23/2020 articolo 13)

ANNO 2021

– Agenzia delle Entrate : percepito in data 19/04/2021 contributo a fondo perduto di euro 12.302,00 ( come da D.L. 41/2021 articolo 1) – Agenzia delle Entrate : percepito in data 24/06/2021 contributo a fondo perduto automatico di euro 12.302,00 ( come da D.L. 73/2021 articolo 1) – Agenzia delle Entrate : percepito in data 23/12/2021 contributo a fondo perduto perequativo di euro 24.116,00 ( come da D.L. 73/2021 articolo 1-comma 16) – Agenzia Entrate : credito d’imposta su locazioni (1/1/21-31/5/21) per immobili ad uso non abitativo compensato su F24 in data 16/11/21, 16/12/21 e 17/01/2022 per totale di euro 26.369,00 ( come da D.L. 73/2021 articolo 4)